Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 23 gennaio
1953 - 31 marzo 1953, n. 60
sul ricorso del Presidente della Regione contro la legge nazionale 2
luglio 1952, n. 703, concernente:« Disposizioni in materia di finanza locale
Presidente: PERASSI: Estensore: BRACCI; P. M.: EULA. Regione Siciliana (AVV. SCADUTO) Presidenza Consiglio (Avv. ST. ARIAS).
(omissis)
La legge 2 luglio 1952, n. 703, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 5 luglio 1952 supplemento n. 154, sintitola: «Disposizioni in materia di finanza locale . Lart. 1 dispone che a decorrere dal 1 gennaio 1952 attribuita ai comuni, che eccedono il primo limite delle sovrimposte fondiarie, una quota pari al 7,50% del provento complessivo dellimposta generale sullentrata riscossa nellesercizio finanziario precedente.
Tale ammontare sar ripartito tra i comuni di cui al comma precedente proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento demografico. I versamenti verranno effettuati con modalit da stabilirsi con decreti del Ministro per le finanze dintesa con quello per il tesoro.
Lart 2 abroga lart. 1 del D.L. 26 marzo 1948, n. 261 (attribuzione ai Comuni dei 9/10 dellI.G.E, sul bestiame e sul vino) e sancisce che se il provento previsto dallo articolo precedente sia inferiore alla somma riscossa dal comune nellanno 1951, per i nove decimi sullentrata sul bestiame e sui vini, la differenza per il primo biennio di applicazione della legge sar integrata a carico dello Stato e le modalit della applicazione saranno stabilite con gli stessi decreti previsti nellarticolo 1.
Lart.3 dispone che a decorrere dal 1 gennaio 1952 ai comuni montani e a quelli situati nelle piccole isole attribuita una quota pari all 1% del provento complessivo dellimposta generale sullentrata riscossa nellesercizio finanziario precedente. Anche tale ammontare sar ripartito tra i comuni con criteri e con le modalit dellart. 1.
Lart. 4 attribuisce alle provincie, a decorrere dal 1 gennaio 1952, una quota pari al 2,50% del provento complessivo dellimposta generale riscossa nellesercizio finanziario precedente. Tale ammontare sar ripartito tra le provincie proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico.
Con ricorso 4 agosto 1952 il Presidente della Regione Siciliana ha
impugnato le norme suddette: per violazione dello Statuto siciliano e in
particolare dellart.
La difesa dello Stato ha resistito al ricorso sostenendo linfondatezza dei motivi dellimpugnazione e affermando il difetto di giurisdizione dellAlta Corte.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN DIRITTO
Ma la legge 2 luglio 1952, n. 703, non ha attribuito ai comuni nessuna aliquota dellI.G.E. riscossa e da riscuotere dalla Regione Siciliana. Le norme impugnate si limitano a disporre la ripartizione fra i comuni « di una quota pari al 7,50% del provento complessivo dellimposta generale riscossa nellesercizio finanziario precedente .
Poich la legge statale e poich fatto espresso riferimento alla riscossione e non alla titolarit del tributo, non sembra dubbio che il provento dellimposta sul quale deve calcolarsi la percentuale destinata ai comuni sia quello effettivamente riscosso dallo Stato, con esclusione cio dei proventi I.G.E. riscossi dalla Regione Siciliana. Ne deriva che sotto questo profilo la legge impugnata non viola n lart. 36 dello Statuto siciliano, n alcunaltra norma costituzionale.
In realt
Difatti
Ora, a prescindere dal rilievo, fatto in linea astratta, non dato desumere dallart. 1 dello Statuto siciliano, sia pure in relazione con le norme della Costituzione, i principi invocati dalla ricorrente e che comunque il sistema delle autonomie pu giustificare talora le disuguaglianze della disciplina legislativa, non vha dubbio che questa Alta Corte diletta di giurisdizione sulle questioni sollevate dalla Regione.
Difatti,
In tal modo
P. Q. M.
LAlta Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Siciliana avverso gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952 n. 703, recante « disposizioni in materia di finanza locale .